Articolo abrogato dall’art. 125, comma 1, della L.R. 21/10/2010, n. 17, così recitava:

“Art. 31. - Misure di mitigazione

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con successiva legge regionale, verrà disciplinata la redazione, da parte della Regione o degli enti locali, di programmi per rimuovere o attenuare le conseguenze negative provocate all'ambiente da interventi od opere già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge; alla realizzazione dei programmi medesimi si provvederà con il concorso finanziario della Regione. 2. La medesima legge disciplinerà le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle opere di cui al comma 1 che ricadano in aree sensibili, o dalla cui realizzazione possa derivare una istituzione di grave pericolo di danno ambientale, al fine di disporre specifiche misure di mitigazione da inserire nei programmi di cui al comma 1.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino