Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

Art. 54 - Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di strutture ricettive

1. Alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:

"3. In caso di esercizio di una casa per ferie, è allegata una dichiarazione da cui risulta che la struttura ospita prevalentemente assistiti, associati o gruppi di persone per le finalità di cui all'articolo 71, oppure dipendenti e loro familiari, dell'ente, associazione o azienda da cui è gestita per le medesime finalità.";

b) al comma 2 dell'articolo 67 dopo le parole "villaggi turistici, " sono inserite le seguenti: "villaggi sopraelevati";

c) dopo il comma 4 dell'articolo 67 è inserito il seguente:

"4-bis. I villaggi sopraelevati sono costituiti da almeno sette unità abitative di limitate dimensioni, ovvero da un numero inferiore di unità abitative nel caso costituiscano dipendenze della struttura principale, sopraelevate dal suolo e integrate in modo armonioso e non invasivo nel contesto vegetale presente, dislocate in più punti all'interno di un'unica area perimetrata. Le unità abitative devono essere costituite prevalentemente in legno o in materiali ecocompatibili. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali, di cui almeno uno allestito a camera da letto, oltre a eventuali servizi autonomi di cucina e bagno privato; qualora le unità non siano dotate di servizi autonomi, i servizi centralizzati sono garantiti da una struttura ricettiva principale, ovvero mediante apposito convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi. Resta fermo in ogni caso il rispetto delle discipline vigenti nelle materie urbanistico - edilizia, sicurezza e impianti, beni culturali, paesaggio e tutela ambientale, accatastamento e intavolazione.";

d) il comma 3 dell'articolo 71 è sostituito dal seguente:

"3. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate, prevalentemente, per il soggiorno di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, assistenziali, culturali, educative, ricreative, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.".”

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