Articoli abrogati dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitavano:

Art. 70 - Modifica all’articolo 93 della legge regionale 2/2002

1. Al comma 3 dell’articolo 93 della legge regionale 2/2002 le parole “Le case e appartamenti per vacanze e gli alloggi per uso turistico di cui all’articolo 86” sono sostituite dalle seguenti: “Le unità abitative ammobiliate a uso turistico”.

 

Art. 71 - Modifica all’articolo 94 della legge regionale 2/2002

1. Il comma 1 dell’articolo 94 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini della rilevazione statistica, i gestori delle strutture ricettive comunicano giornalmente il movimento degli ospiti ai Comuni competenti per territorio su moduli ISTAT.”.

 

Art. 72 - Sostituzione dell’articolo 96 della legge regionale 2/2002

1. L’articolo 96 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 96 - Pubblicità dei prezzi e servizi offerti

1. Ai fini di tutela del turista è fatto obbligo ai titolari o gestori delle strutture ricettive di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi praticati nell’anno in corso e di esporre nelle camere e nelle unità abitative la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi forniti nella struttura medesima.”.

 

Art. 73 - Sostituzione dell’articolo 100 della legge regionale 2/2002

1. L’articolo 100 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 100 - Sanzioni amministrative

1. L’esercizio di una struttura ricettiva in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell’attività.

2. L’inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta.

3. L’offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita con l’aggiunta di letti permanenti, fatte salve le ipotesi di deroga di cui all’articolo 64, commi 9 bis e 9 ter, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.

4. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti ai sensi dell’articolo 96, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 1.000 euro.

5. La pubblicità dell’attività di bed and breakfast in mancanza dell’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 82 comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 150 euro a 500 euro.

6. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell’anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell’attività per un periodo da tre a centottanta giorni.”.

 

Art. 74 - Inserimento dell’articolo 100 bis nella legge regionale 2/2002

1. Dopo l’articolo 100 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

“Art. 100 bis - Sospensione, divieto di prosecuzione dell’attività e applicazione delle sanzioni

1. Il Comune dispone la sospensione dell’attività di struttura ricettiva per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:

a) qualora l’attività esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA;

b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti di cui all’articolo 56, commi 1, 2 e 3;

c) in caso di recidiva ai sensi dell’articolo 100, comma 6.

2. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 56, comma 7, qualora accerti:

a) che l’attività è esercitata in mancanza di SCIA;

b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell’attività non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.

3. L’esercizio dell’attività di struttura ricettiva durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell’attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.

4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale 1/1984.

5. I proventi delle sanzioni di cui all’articolo 100 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.”.”

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