Articolo abrogato dalla L.R. del 04/12/2003 n. 24. L’articolo 221 così recitava: “Art. 221 - Comitato scientifico - 1. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente sezione la Giunta regionale si avvale di un comitato scientifico che coordina le attività di ricerca.

2. Il comitato è composto da un numero massimo di quindici qualificati esperti esterni e da altri esperti interni all'amministrazione nominati dalla Giunta regionale, la quale ne individua il coordinatore.”

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