Articolo abrogato dalla L.R. del 04/12/2003 n. 24. L’articolo 219 così recitava: “Art. 219 - Coordinamento delle politiche regionali e locali per la sicurezza - 1. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, e nel rispetto delle competenze ad essi spettanti, promuove:

a) il coordinamento degli interventi di cui al presente capo finalizzato al raccordo con quelli propri degli organi dello Stato responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica, per una efficace ed integrata presenza sul territorio, nonché al raccordo dei sistemi formativi ed informativi;

b) la collaborazione istituzionale per la prevenzione dei fenomeni di criminalità;

c) la costituzione, da parte delle amministrazioni locali, di forme di consultazione stabili che coinvolgano anche organismi associativi e di volontariato.”

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