Capo (Artt. 187 - 195) abrogato dalla L.R. 15/07/2016, n. 11.

Il Capo II del Titolo VII della Parte Terza così recitava:

“Capo II - Servizi Sociali

Art. 187 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina e organizza l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di servizi sociali conferiti dalle norme contenute nel capo II del titolo IV del D. Lgs. n. 112 del 1998.

2. Fino all'entrata in vigore della riforma regionale organica dell'assistenza sociale, è confermata la titolarità delle funzioni e dei compiti di cui alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, non diversamente conferita dalla presente legge.

 

Art. 188 - Principi in materia di servizi sociali

1. La Regione detta norme per la riforma organica della legislazione regionale in materia di servizi sociali, ispirandosi ai seguenti principi e criteri generali:

a) promuovere e garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza individuale e sociale;

b) garantire prestazioni e servizi a favore delle persone e delle famiglie volti a sostenere la loro autonomia ed a prevenire e rimuovere le condizioni di bisogno e di disagio;

c) garantire una valutazione unitaria dei bisogni delle persone e delle famiglie per la programmazione e la collaborazione dei diversi soggetti coinvolti negli ambiti sociale e sanitario, nonché, per quanto riguarda i minori, in quello scolastico ed educativo;

d) promuovere la definizione di politiche integrate e coordinate nei diversi settori della organizzazione sociale, volte alla realizzazione di interventi di prevenzione e rimozione delle cause del disagio sociale;

e) valorizzare e promuovere il concorso dei soggetti privati senza fine di lucro ed in particolare delle organizzazioni di volontariato, degli enti morali, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e delle cooperative sociali, nonché delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alla definizione ed alla realizzazione della rete di promozione e protezione sociale;

f) attribuire ai Comuni, singoli o associati, le funzioni di erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali essenziali da esercitarsi nell'ambito dei livelli ottimali individuati, attraverso le forme di gestione previste dalla L. 8 giugno 1990, n. 142;

g) promuovere forme di gestione dei servizi in grado di garantire flessibilità e personalizzazione delle risposte e livelli elevati di qualità degli interventi, anche attraverso l'adozione di adeguati strumenti per il controllo di gestione e la misurazione dei risultati;

h) prevedere requisiti e criteri per l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture socio-assistenziali, volti a garantire adeguati livelli di qualità dei servizi;

i) adottare il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse per la definizione e la realizzazione di una rete unitaria ed integrata dei servizi attraverso la concertazione con i soggetti coinvolti.

 

Art. 189 - Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo nelle materie conferite dal capo II, titolo IV del D. Lgs. n. 112 del 1998 e nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 132 del decreto medesimo, ed in particolare:

a) promuove lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di interventi innovativi, nonché incentiva la realizzazione di strutture socio-assistenziali;

b) definisce i requisiti minimi per il funzionamento e l'accreditamento, nonché i criteri per l'esercizio della vigilanza sulle strutture socio-assistenziali;

c) organizza e coordina il sistema informativo socio-assistenziale, quale articolazione del sistema informativo regionale;

d) esercita le funzioni di vigilanza sugli organi, di controllo sul funzionamento generale, di approvazione di modifiche statutarie ed istituzionali, di depubblicizzazione in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);

e) valorizza il ruolo delle IPAB nell'ambito della rete di promozione e protezione sociale;

f) sostiene lo sviluppo della cooperazione sociale con le modalità previste dalla L. R. 4 febbraio 1994, n. 7, ed esercita le funzioni amministrative previste dalla medesima legge;

g) sostiene lo sviluppo del volontariato con le modalità previste dalla L.R. 2 settembre 1996, n. 37, ed esercita le funzioni amministrative previste dalla medesima legge;

h) sostiene l'associazionismo sociale con le modalità previste dalla L. R. 7 marzo 1995, n. 10 ed esercita le funzioni amministrative previste dalla medesima legge;

i) gestisce la quota del fondo nazionale per le politiche sociali assegnata alla Regione.

 

Art. 190 - Funzioni delle Province

1. Le Province esercitano, nel rispetto della programmazione regionale, le funzioni amministrative di programmazione e rilevazione dei bisogni socio-assistenziali del proprio territorio, anche attraverso la gestione del sistema informativo socio-assistenziale di livello provinciale, nell'ambito del sistema regionale.

2. Nell'esercizio delle funzioni di programmazione, le Province promuovono il concorso dei soggetti coinvolti e favoriscono l'apporto coordinato dei soggetti privati di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 188.

3. A tal fine le Province in particolare:

a) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 in materia di volontariato;

b) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10 in materia di associazionismo;

c) esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse provinciale.

4. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative sociali di cui alla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7.

 

Art. 191 - Funzioni dei Comuni

1. I Comuni, singoli o associati, nelle forme indicate nel capo III del titolo III, esercitano tutte le funzioni amministrative ed i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali non attribuiti dalla presente legge ad altri soggetti, nonché i compiti di progettazione e realizzazione della rete dei servizi stessi. La progettazione deve essere effettuata in coerenza con la programmazione regionale e provinciale ed in raccordo con la programmazione e pianificazione dei servizi sanitari, nel rispetto dei principi di cui all'art. 188.

2. I Comuni esercitano in particolare le funzioni in materia di:

a) autorizzazione al funzionamento e vigilanza sulle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie;

b) espressione di parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di interesse comunale;

c) volontariato di cui alla L. R. 2 settembre 1996, n. 37;

d) assistenza sociale di cui alla L. 18 marzo 1993, n. 67 già di competenza delle Province;

e) concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 112 del 1998, nel rispetto della disciplina statale e regionale.

3. Fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza, le Province trasferiscono ai Comuni le risorse destinate ad assicurare la continuità delle prestazioni di assistenza sociale di cui alla legge n. 67 del 1993, stipulando a tal fine appositi accordi con i Comuni interessati.

 

Art. 192 - Modifiche alla L.R. n. 2 del 1985

1. Alla lett. a) del secondo comma dell'art. 10 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, recante " Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale "sono soppresse le seguenti espressioni: "all'autorizzazione all'accettazione di eredità, legati "; "alle nomine di propria competenza ad incarichi di amministratori".

 

Art. 193 - Modifiche alla L.R. n. 7 del 1994

1. Il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7, recante "Albo regionale delle cooperative sociali ", è sostituito dal seguente:

"1. È istituito l'Albo regionale delle cooperative sociali articolato in sezioni provinciali, in attuazione dell'art. 9 della L. 8 novembre 1991, n 381".

2. L'articolo 5 della L.R. n. 7 del 1994 è abrogato.

3. La lett. c) del comma 1 dell'art. 22 della L.R. n. 7 del 1994 è abrogata.

 

Art. 194 - Modifiche alla L.R. n. 10 del 1995

1. Nella L.R. 7 marzo 1995, n. 10, recante "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo ", dove sono indicate le parole "Albo " si deve intendere "Albo regionale e Albi provinciali".

2. Il comma 1 dell'art. 12 della L.R. n. 10 del 1995 è sostituito dal seguente:

"1. Sono istituiti l'Albo regionale e gli Albi provinciali delle associazioni rispondenti alle finalità di cui all'art. 1 ed operanti negli ambiti previsti dall'articolo 2.".

3. Il comma 3 dell'art. 12 della L.R. n. 10 del 1995 è sostituito dal seguente:

"3. L'iscrizione all'Albo regionale è riservata alle associazioni a carattere regionale o a rappresentanze, sul territorio regionale, di associazioni nazionali.".

4. Il comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 10 del 1995 è sostituito dal seguente:

"3. L'iscrizione negli albi di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione nei registri di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37, recante 'Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26.".

5. L'articolo 14 della L.R. n. 10 del 1995 è così sostituito:

"Art. 14 (Procedure per l'iscrizione all'albo) — 1. Le associazioni sono iscritte su richiesta del legale rappresentante.

2. La Giunta regionale stabilisce, con deliberazione da pubblicare sul bollettino ufficiale regionale, le procedure e la documentazione necessaria per l'iscrizione negli Albi e attribuisce la competenza per l'adozione dei provvedimenti regionali di iscrizione, cancellazione e rigetto.

3. La Regione e le Province, oltre alla documentazione prevista dalla delibera di cui al comma 2, possono acquisire pareri e dati conoscitivi utili per l'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 13. Il parere del Comune in cui l'associazione ha sede è obbligatorio e deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine Regione e Provincia prescindono dal parere.

4. L'iscrizione è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.

5. Il provvedimento con il quale è disposta l'iscrizione o il diniego in difformità dal parere del Comune deve essere adeguatamente motivato.

6. Il provvedimento di iscrizione o di diniego è comunicato all'associazione richiedente e agli enti intervenuti nel procedimento. Il provvedimento di iscrizione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale. I provvedimenti di iscrizione negli Albi provinciali sono altresì comunicati alla Regione.".

6. II comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 10 del 1995 è abrogato.

7. Il comma 2 dell'art. 16 della L.R. n. 10 del 1995 è così sostituito:

"2. La cancellazione è disposta con provvedimento motivato; i provvedimenti di cancellazione disposti dalle Province sono comunicati alla Regione.".

 

Art. 195 - Modifiche alla L.R. n. 37 del 1996

1. Nella L.R. 2 settembre 1996, n. 37, recante " Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26 ", dove sono indicate le parole "Registro regionale ", si deve intendere " Registro regionale e Registri provinciali".

2. Il comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 37 del 1996 è sostituito dal seguente:

"1. Sono istituiti il Registro regionale ed i Registri provinciali delle Organizzazioni di volontariato, in attuazione dell'art. 6 della L. 11 agosto 1991, n. 266. A tali Registri sono iscritte le organizzazioni operanti nei seguenti ambiti:

a) socio-assistenziale;

b) sanitario;

c) tutela e promozione di diritti;

d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;

e) attività educative;

f) attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali;

g) protezione civile;

h) educazione alla pratica sportiva e attività ricreative."

3. Il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 37 del 1996 è abrogato.

4. Il comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 37 del 1996 è abrogato.

5. Al comma 7 dell'art. 4 della L.R. n. 37 del 1996 le parole " Il provvedimento di iscrizione nelle sezioni del registro tenute presso ciascuna Provincia è, altresì, comunicato alla Regione" sono sostituite con "I provvedimenti di iscrizione nei registri provinciali sono altresì comunicati alla Regione".

6. L'art. 23 della L.R. n. 37 del 1996 è abrogato.”

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