Articolo abrogato dalla L.R. 30/07/2015, n. 13, così recitava:

“Art. 118 (Acque idonee alla balneazione) — 1. Le funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 sono delegate alle Province che le esercitano sulla base di direttive della Regione.

2. È facoltà della Provincia richiedere alla Regione le deroghe di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 470 del 1982.”

Il presente articolo continua ad applicarsi fino alla dalla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 64, comma 5 della L.R. 30/07/2015, n. 13.

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