Articolo abrogato dalla L.R. del 30/06/2003 n. 12. L’articolo 198 così recitava: “Art. 198 - Finalità - 1. Il sistema formativo integrato è volto alla formazione delle persone

2. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni di programmazione a livello territoriale dell'offerta formativa, nel rispetto dei principi di coerenza e completezza dell'offerta e integrazione, nonché di pari opportunità di fruizione per tutte le persone.

3. La Regione promuove e sviluppa opportunità formative e attività di orientamento per la scelta dei percorsi più adeguati alle aspettative ed attitudini della persona, garantendo il raccordo sia fra i sistemi formativi, sia fra questi e il mondo del lavoro, sulla base del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti.”

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