Articoli abrogati dalla L.R. 16/12/2019, n. 57, così recitavano:

“Art. 2 - (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 37/2015)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l’esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), sono inseriti i seguenti:

«4. Ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, del d.p.r. 380/2001, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi l, Il e IV della parte Il del medesimo decreto e nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83 dello stesso d.p.r., gli interventi edilizi si considerano suddivisi nelle seguenti categorie:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;

b) interventi di “minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;

c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità.

5. La Regione, sulla base delle linee guida concernenti i criteri per l'assegnazione dei diversi interventi edilizi alle categorie di cui al comma 4, che saranno emanate dal Ministro delle infrastrutture e trasporti ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001, predispone e adotta specifiche elencazioni di adeguamento per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 4, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del d.p.r.380/2001.

6. È demandato al dipartimento regionale competente, il compito di predisporre le specifiche elencazioni di cui al comma 5. In caso di mancato adeguamento, le previsioni delle linee guida trovano integrale applicazione sul territorio regionale.».


Art. 3 - (Integrazione della l.r. 37/2015)

1. Dopo l'articolo 3 bis della l.r. 37/2015, è inserito il seguente:

«Art. 3 ter - (Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture statali o di interesse statale)

1. Non rientrano nelle competenze della Regionele attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere pubbliche, delle opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale, delle strade e autostrade e relative pertinenze, nonché delle opere inerenti i trasporti e impianti fissi di interesse nazionale, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione sono svolte dalle competenti amministrazioni.».


Art. 4 - (Modifiche all'articolo 17 della l.r. 37/2015)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/2015, sono inseriti i seguenti:

«3. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, entro e non oltre il 30 giugno 2020, costituiscono l'ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia (SUE), di cui all'articolo 5 del d.p.r. 380/2001.

4. Le procedure previste dall’articolo 65, commi 1 e 6 e dall'articolo 93 del d.p.r.380/2001 sono effettuate presso il SUE di cui al comma 3.

5. Nelle more dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 3, le procedure indicate al comma 4 sono effettuate presso i settori tecnici regionali competenti per territorio.».”

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