Articolo modificato dall’art. 23, comma 1, della L.R. 26/02/2010, n. 8; dall’art. 9, comma 1, della L.R. 25/01/2019, n. 2 e, successivamente, abrogato dall’art. 14, comma 2, della L.R. 19/11/2020, n. 22, così recitava:

“Art. 15 - Pro-Loco.

1. La Regione, nel quadro della valorizzazione turistica e culturale della Calabria, riconosce alle associazioni Pro-Loco ed ai loro Consorzi, basate sul volontariato, il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale, che si estrinseca in:

a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folcloristico e ambiente della località;

b) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;

c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

d) attività di assistenza e informazione turistica;

e) attività ricreative e di spettacolo;

f) attività di socialità civica.

2. Le Province, con regolamento da approvarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorsi infruttuosamente i quali il Dipartimento Turismo attiverà, previa diffida, i poteri sostitutivi con oneri a carico delle Amministrazioni inadempienti, sentita l'UNPLI, definiscono:

a) le modalità e i limiti di costituzione delle Pro-Loco e dei loro Consorzi, localizzate nei territori compresi nel distretto turistico regionale, che deve avvenire per atto pubblico o privato registrato;

b) lo schema-tipo di statuto che disciplina, tra l'altro, i sistemi di elezione degli organi;

c) le procedure per la iscrizione all'albo di cui al successivo articolo 16, le cause che possono determinare la cancellazione e/o la estinzione, nel qual caso il patrimonio è devoluto al Comune che li destinerà per le finalità di cui alla legge n. 383/2000;

d) le modalità per la richiesta, concessione, erogazione, rendicontazione e revoca dei contributi;

e) l'esercizio delle funzioni ispettive per la vigilanza, il controllo delle attività, anche ai fini di provvedimenti di commissariamento degli Organi nei casi di violazioni normative e contabili.

3. La Regione assicura la ripartizione delle risorse disponibili tra le Province sulla base della media dei contributi concessi alle associazioni Pro-Loco di ogni ambito provinciale nel triennio 2004 - 2006, che viene assunto quale dato storico.

4. La Regione riconosce l'unione Nazionale Pro-Loco d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni e le sue attività. La Regione può sostenere l'attività dell’UNPLI concedendo contributi su progetti coerenti con le strategie Regionali e Provinciali.

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