Articolo abrogato dall'art. 2, della L.R. 09/08/2012, n. 17, così recitava:

“Art. 10 (Oneri istruttori)

1. Gli oneri da corrispondere alla Regione per l’istruttoria delle istanze per il rilascio dell’autorizzazione unica e quelli da corrispondere ai Comuni per l’istruttoria delle dichiarazioni presentate in regime di procedura abilitativa semplificata sono quelli definiti nell’articolo 12 del disciplinare.

2. Fermo restando che gli oneri di cui al comma 1 debbono essere commisurati alla potenza nominale dell’impianto e fermi restando i limiti stabiliti nel paragrafo 9. delle linee guida, la Giunta Regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, può modificare l’ammontare dei predetti oneri.

3. In coerenza con quanto stabilito nel paragrafo 14.2. delle linee guida relativamente alle istanze per il rilascio dell’autorizzazione unica, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono corredate, a pena di improcedibilità, dalla ricevuta attestante l’avvenuto pagamento degli oneri istruttori dovuti al Comune.

4. Qualora le istanze o le dichiarazioni di cui al comma 1, benché corredate dalla ricevuta attestante l’avvenuto pagamento degli oneri istruttori siano dichiarate irricevibili ovvero improcedibili poiché carenti, in tutto o in parte, della prescritta documentazione, ai fini della loro riproposizione non occorre procedere nuovamente al versamento degli anzidetti oneri. Laddove il proponente li abbia comunque corrisposti, lo stesso può richiederne la restituzione entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge per le istanze già presentate ed entro dodici mesi dal secondo versamento per le istanze presentate successivamente all’entrata in vigore della presente legge. Sulla relativa istanza provvede l’amministrazione procedente entro i successivi sessanta giorni.

5. La Società Energetica Lucana S.p.A. laddove operi in veste di proponente per la realizzazione delle iniziative rientranti nelle competenze ad essa demandate dalla vigente normativa regionale, è esentata dal versamento degli oneri istruttori.

6. Gli oneri versati alla Regione sono vincolati, per la parte eventualmente eccedente la copertura delle spese istruttorie al perseguimento degli obiettivi definiti nel PIEAR ivi compreso il miglioramento della sostenibilità ambientale dei trasporti.”

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