Articolo abrogato dall'art. 56, comma 1, della L.R. 18/08/2014, n. 26, così recitava:

"Art. 8 (Modifica della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui all’articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e successive modificazioni” - Articolo 4 “Opere di sanatoria”) — 1. Il comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 e s.m.i. “Opere suscettibili di sanatoria” - è così modificato:

“7. Nelle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B, ai sensi dell’articolo 142 del D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i., le opere abusive sono suscettibili di sanatoria nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla lettera B del comma 1 del presente articolo improrogabilmente fino al 31 dicembre 2014.”"

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