Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. 22/09/2015, n. 23 è sospesa l'efficacia delle disposizioni normative di cui al presente Titolo a far data dall'entrata in vigore del Regolamento regionale attuativo della presente legge e fino al 15 marzo 2016.

L'applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo era già stata differita dall’art. 3, comma 1, della L.R. 29/12/2014, n. 49; dall'art. 2, comma 1, della L.R. 16/07/2013, n. 20 come modificato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 13/01/2014, n. 7 a sua volta modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 26/09/2014, n. 36 al 31 dicembre 2014; dall'art. 49, comma 1, della L.R. 10/01/2013, n. 2 come modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 16/07/2013, n. 20 al 31 gennaio 2014; dall'art. 49, comma 1, della L.R. 10/01/2013, n. 2 al 30 giugno 2013; dall'art. 1, comma 1, della L.R. 27/02/2012, n. 10 al 31 dicembre 2012.

Inizialmente l’applicazione delle disposizioni era fissata dall'art. 3, comma 1, della L.R. 13/12/2011, n. 43 al 31 gennaio 2012.

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