Articolo abrogato dalla L.R. 29/12/2011, n. 44.

L’articolo 13 così recitava:

“Art. 13 - Pubblicazione

Entro trenta giorni dalla data di esecutività, la deliberazione di classifica della Giunta provinciale, nel caso di nuove aziende ricettive la deliberazione di classifica definitiva, è pubblicata per estratto sul Foglio annunzi legali della Provincia. Tale pubblicazione è affissa per venti giorni, per estratto, nell’Albo pretorio del Comune ove ha sede l’esercizio interessato.”

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