Articolo modificato dall’art. 5 della L.R. 26/08/1995, n. 117 e poi abrogato dalla L.R. 29/12/2011, n. 44.

L’articolo 43 così recitava:

“Art. 43 - Emissione di ordinanza - ingiunzione

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta il Sindaco esperita l’istruttoria di cui all’art. 18 della legge n. 689 del 1981, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge all’autore della violazione il pagamento della somma determinata per la violazione o, se del caso, ordinanza motivata di archiviazione degli atti, notificandola integralmente all’interessato e dandone comunicazione alla competente A.P.T. ed alla Provincia competenti.”

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