Articolo modificato dalla L.R. 19/08/1996, n. 67 e poi abrogato dalla L.R. 29/12/2011, n. 44.

L’articolo 5 così recitava:

“Art. 5 - Prima comunicazione

“Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di apertura.

La mancata o tardiva segnalazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 48.”

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