Articolo modificato dalla L.R. 19/08/1996, n. 67 e poi abrogato dalla L.R. 29/12/2011, n. 44.

L’articolo 4 così recitava:

“Art. 4 - Comunicazione supplementare

Gli operatori di cui all’art. 2, che intendono modificare i prezzi con effetto 1°giugno, possono effettuare una comunicazione supplementare entro il 1° marzo, e ciò anche nel caso in cui non sia stata effettuata la comunicazione di cui all’art. 3.

La mancata o tardiva segnalazione comporta l’implicita conferma della validità della precedente comunicazione.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino