Articolo abrogato dalla L.R. 29/12/2011, n. 44.

L’articolo 15 così recitava:

“Art. 15 - Rilascio dell’autorizzazione

Il Comune competente per territorio, acquisito l’atto deliberativo di attribuzione della classifica da parte della Giunta provinciale, rilascia l’autorizzazione all’apertura di nuove aziende ricettive, e ne trasmette entro dieci giorni copia alla Provincia e all’azienda di promozione turistica competenti per territorio.

Nella licenza di pubblico esercizio il Comune deve, comunque, indicare la denominazione e l’ubicazione esatta, la classifica assegnata dalla Provincia, la capienza ricettiva massima consentita ed il periodo di apertura, salvo quant’altro espressamente stabilito dalle specifiche leggi regionali di classificazione.”

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