Articolo abrogato dalla L.R. 29/12/2011, n. 44.

L’articolo 14 così recitava:

“Art. 14 - Revoca della classifica

La classifica viene revocata dalla Giunta provinciale, a seguito di istruttoria esperita dall’A.P.T. competente, quando venga meno anche uno solo dei requisiti considerati obbligatori dalle specifiche leggi che regolano la classificazione delle strutture ricettive.

Copia autenticata del provvedimento esecutivo di revoca viene dalla Provincia notificata al Comune ed al titolare della struttura interessati e all’A.P.T. che ha curato l’istruttoria.

Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso con le modalità previste nel successivo art. 25.

La presentazione del ricorso sospende l’efficacia della deliberazione di revoca della classifica.

Il Comune, scaduti i termini senza che sia stato presentato ricorso procede alla revoca dell’autorizzazione, così come previsto nel successivo art. 16.”

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