Titolo modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 24/02/1997, n. 18.

In seguito, l’art. 35, comma 1, della L.R. 30/11/2023, n. 19 ha abrogato la presente legge, a decorrere dal 01/01/2024, ad eccezione delle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 3 e della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5.

Il titolo così recitava:

“TITOLO XI - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 73 - Direttive

1. Sulla base delle norme contenute nella presente legge e su proposta della giunta regionale approvata dalla competente commissione consiliare, il presidente della giunta emana le direttive generali cui si attengono gli enti delegati.

2. La vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate spetta alla giunta regionale.

3. Nei casi di accertata inerzia degli enti delegati, per ciò che attiene ad atti obbligatori sottoposti a termini fissati dalle leggi o provvisti di scadenze essenziali derivanti dalla natura degli interventi oggetto di delega, il consiglio regionale adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi e ne dà immediata comunicazione agli enti interessati.

 

Articolo 74 - Disposizione finale

1. le province adottano i rispettivi piani territoriali di coordinamento entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Articolo 75 - Norma transitoria

1. Gli strumenti urbanistici generali, i regolamenti edilizi e le relative varianti, presentati alla Regione entro il 10 maggio 1992, sono approvati dalla Regione.

2. Gli strumenti urbanistici generali, i regolamenti edilizi e le relative varianti presentati successivamente alla data del 10 maggio sono trasmessi alle province che provvedono alla loro approvazione secondo le norme previste dalla presente legge.

3. A tal fine, le province, fino alla costituzione dei comitati provinciali per il territorio di cui all'articolo 55, si avvalgono del comitato regionale per il territorio di cui all'articolo 54 o, fino alla sua costituzione, del comitato urbanistico regionale di cui alla LR 2 novembre 1972, n. 8.

4. Il presidente della giunta regionale emana entro trenta giorni, dall'entrata in vigore della presente legge un decreto nel quale sono indicati gli strumenti urbanistici generali, i regolamenti edilizi e le relative varianti, la cui approvazione rimane, ai sensi del comma 1, di competenza della Regione. Tale decreto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.

 

Articolo 75-bis (Cartografia, norma transitoria)

1. Fino alla consegna della cartografia prevista dal comma 2 dell'articolo 14 e dal comma 5 dell'articolo 16 i Comuni per i quali è prevista la consegna degli elaborati cartografici 1: 2000 possono procedere sentite le Province alla redazione ed agli adeguamenti dei piani regolatori generali utilizzando le basi cartografiche disponibili.

2. A consegna avvenuta i Comuni interessati provvedono a trasferire tempestivamente sulla nuova cartografia gli elaborati eventualmente realizzati.

 

Articolo 76 - Disposizioni finanziarie

1. Per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 52, il contributo di cui al comma 3 dell'articolo 4 della LR 19 novembre 1991, n. 34 è aumentato, per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 di lire 100 milioni; per gli anni successivi l'entità del contributo sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci, in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della LR 3o aprile 1980, n. 25.

2. Per la concessione di contributi per le attività previste dall'articolo 52 è autorizzata, per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 la spesa di 1.000 milioni; i contributi relativi all'anno 1992 sono destinati, quanto a lire 300 milioni per la redazione dei PTC e quanto a lire 700 milioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del PPAR, PIT e PTC; per gli anni 1993 e 1994 la ripartizione delle disponibilità tra le anzidette finalità sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Le disponibilità finanziarie rivenienti dalla cessazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6 della LR 19 novembre 1991, n. 34, già stabilite in lire 6.000 milioni per l'anno 1991, in lire 3.000 milioni per l'anno 1992 e in lire 4.000 milioni per l'anno 1993 conseguente alla abrogazione dell'articolo 2 della medesima LR 34/1991, sono destinate al finanziamento delle spese per la redazione della cartografia prevista dall'articolo 16 della presente legge, in ragione di lire 9.000 milioni per l'anno 1992 e lire 4.000 milioni per l'anno 1993.

4. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto dei commi 1 e 2 pari a lire 1.100 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede nel modo seguente:

a) per l'anno 1992, mediante riduzione, per lire 100 milioni, dello stanziamento del capitolo 5100101, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 2 dell'elenco 1 e, per lire 1.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5100202, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla partita 14 dell'elenco 3;

b) per gli anni 1993 e 1994, mediante riduzione, per i medesimi importi, degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio pluriennale, a carico degli stessi capitoli, utilizzando le proiezioni dei medesimi accantonamenti, relativi ai detti anni;

c) per gli anni successivi al 1994, si provvederà mediante impiego di una quota parte della somma che sarà assegnata alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

5. Le somme occorrenti per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 52 sono iscritte:

a) per l'anno 1992, in aumento delle disponibilità recate dal capitolo 2114103 del bilancio di previsione del detto anno, che modifica la propria denominazione nella seguente " Fondo per il finanziamento dell'esercizio delle funzioni trasferite e delegate alle province in materia urbanistica";

b) per gli anni successivi in aumento dei capitoli corrispondenti.

6. Le somme occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 53 sono iscritte:

a) per l'anno 1992, a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio con le sottoindicate denominazioni e le controindicate dotazioni di competenza e di cassa.

capitolo 2114206 " Contributi alle province nelle spese per la redazione dei piani territoriali di coordinamento, PTC", lire 300 milioni;

capitolo 2114027 " Contributi ai comuni nelle spese per l'adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici alle previsioni del piano paesaggistico ambientale regionale( PPAR), dei piani integrati territoriali (PIT) e ai piani territoriali di coordinamento (PTC)", lire 700 milioni;

b) per gli anni 1993 3 1994, a carico dei capitoli corrispondenti.

7. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 5100101 e 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 sono ridotti, rispettivamente, di lire 100 milioni e di lire 1.000 milioni.

8. Alla spesa per la redazione della cartografia, di cui all'articolo 16 della presente legge si provvede con lo stanziamento del capitolo 2114205 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 e, per l'anno 1993, con lo stanziamento del capitolo corrispondente.

 

Articolo 77 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti norme: LR 2 novembre 1972, n. 8; LR 26 aprile 1979, n. 18; LR 16 maggio 1979, n. 19; LR 9 dicembre 1982, n. 41; LR 21 agosto 1984, n. 24; LR 8 giugno 1987, n. 26; LR 20 aprile 1988, n. 11; LR 19 aprile 1990, n. 22, fatta eccezione per gli articoli 27, commi 1 e 2, e 28; LR 20 novembre 1990, n. 54; articoli 2 e 3 e 6, commi 3, 7 e 9 lettera c), della LR 19 novembre 1991, n. 34; la tabella allegata alla LR 17 gennaio 1992, n. 6, per la parte riferita al servizio urbanistica e cartografia.

2. Restano valide sia nell'ammontare sia nella durata temporale le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nel comma 1.

 

Articolo 78 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.”

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