Articolo abrogato dall’art. 26, comma 3, della L.R. 30/09/2016, n. 21, così recitava:

Art. 29 - (Modifiche della l.r. 20/2000)

1. Il numero 4) della lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) è sostituito dal seguente:

“4) strutture pedagogico-riabilitative e strutture terapeutico–riabilitative per tossicodipendenti;”.

2. Dopo il numero 4) della lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 20/2000 è inserito il seguente:

“4 bis) strutture specialistiche per donne tossicodipendenti in gravidanza o con figli minorenni e per tossicodipendenti con comorbilità psichiatrica;”.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua le deliberazioni indicate agli articoli 6 e 15 della l.r. 20/2000.

4. Fino all’adozione delle deliberazioni previste al comma 3 le strutture che svolgono le attività indicate ai commi 1 e 2, continuano a svolgere i servizi dalle stesse erogati alla data di entrata in vigore della presente legge.”

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