Ai sensi dell’art. 25, comma 10, della L.R. 04/12/2014, n. 33 ai fini di quanto previsto dal presente comma, le aziende in attività, titolari di autorizzazioni rilasciate in attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale), e non rinnovate ai sensi della legge regionale medesima, presentano la SCIA di cui all’articolo 13 della presente legge entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. 33/2014. La mancata presentazione della SCIA nel termine predetto determina l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 23, comma 1, della presente legge.

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Il contratto di locazione commerciale, aspetti generali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino