Articolo abrogato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 10/02/2006, n. 2, così recitava:

“Art. 6 - Comitato tecnico scientifico regionale per le aree naturali protette

1. È istituito il Comitato tecnico scientifico regionale per le aree naturali protette quale organismo di consultazione tecnica in materia di protezione della natura e di coordinamento tecnico degli interventi in materia ambientale in ambito regionale.

2. Il Comitato oltre ad esprimere pareri nei casi previsti dalla presente legge, può avanzare proposte e suggerimenti agli organi competenti e propone studi e ricerche relativi all'ambiente regionale.

3. Il Comitato presenta entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta esprimendo le proprie valutazioni sullo stato dell'ambiente regionale, il grado di attuazione della normativa regionale relativa alla protezione della natura e avanzando proposte in merito. Nel Bollettino Ufficiale della Regione è data notizia della presentazione della relazione e del servizio regionale presso cui è depositata a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

4. Il Comitato tecnico scientifico è composto da:

a) quattro componenti del Comitato regionale per il territorio di cui all'articolo 54 della L.R. n. 34 del 1992 indicati dallo stesso Comitato;

b) due componenti scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative nel territorio regionale;

c) sei componenti scelti sulla base di una rosa di nomi presentata dalle università di Urbino, Ancona e Camerino aventi le seguenti specializzazioni: geologia, agraria, biologia, economia, botanica, zoologia;

d) due componenti scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni professionali agricole più rappresentative della regione;

e) il dirigente dell'ufficio parchi della Regione.

5. Alla nomina degli esperti di cui alle lettere b), c), d) del comma 4 provvede il Consiglio regionale.

6. Alla prima convocazione del Comitato provvede il presidente della Giunta regionale. Nella prima riunione il Comitato elegge tra i propri componenti il Presidente.

7. Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario designato dalla Giunta. La Giunta regionale assicura i mezzi ed il personale per l'espletamento delle funzioni di segreteria del comitato stesso.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54 della L.R. n. 34 del 1992.”

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