Articolo abrogato dalla L.R. 03/10/2019, n. 33.

L’articolo 11 così recitava:

“Art. 11 - Pescaturismo

1. Per pescaturismo si intende l'attività di pesca e altre iniziative ad essa connesse, che l'imprenditore ittico può esercitare sull'imbarcazione destinata alla pesca professionale, mediante l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, a scopo turistico-ricreativo.

2. L'attività di pescaturismo deve risultare in rapporto di connessione e complementarità con l'attività di pesca e acquacoltura, che deve comunque rimanere principale, per reddito e tempo dedicato. La Giunta regionale definisce i parametri per la definizione del rapporto di connessione e complementarità.

3. L'attività di pescaturismo è esercitata previo rilascio di autorizzazione con l'indicazione dei sistemi di pesca consentiti dalle norme vigenti in materia. L'autorizzazione è rilasciata dalla Regione fatte salve le competenze delle autorità preposte alla sicurezza della navigazione.”

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