Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, della L.R. 12/10/2009, n. 24, così recitava:

Art. 14 - Modifica alla L.R. n. 28/1999

1. L’articolo 25 della l.r. 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) è sostituito dal seguente:

“Art. 25 - (Procedure in materia ambientale) — 1. Le competenze riguardanti i progetti di cui alla presente legge la cui approvazione è conferita alla Provincia comprendono la valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. 14 aprile 2004, n. 7, l’autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e l’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. Resta di competenza della Regione l’obbligo di comunicazione previsto dagli articoli 12 e 13 del d.lgs. 59/2005. A tal fine le Province trasmettono alla Regione i dati relativi agli impianti di propria competenza.

2. La Regione partecipa alle conferenze dei servizi relative ai procedimenti di cui al comma 1.”.

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