Articolo abrogato dal D. Leg.vo 08/06/2001, n. 325 e dal D.P.R. 08/06/2001, n. 327.

L’articolo 39 così recitava:

“Art. 39.

Le opere di sistemazione dei bacini montani sono eseguite a cura e spese dello Stato.

Tali opere si distinguono in due categorie:

1° opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse;

2° altre opere idrauliche eventualmente occorrenti.

Le prime sono di competenza del Ministero della economia nazionale, che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del Corpo reale delle foreste, le seconde sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici, che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del Corpo reale del genio civile.”

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