Testo dell’articolo 79 modificato dal D. Leg.vo 13/07/2017, n. 116, a decorrere dal 31/10/2025:

“Art. 79.

Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1216 del codice, è nominato, se non vi è giudizio pendente, dal giudice di pace del luogo in cui si trova l'immobile.

Il giudice di pace provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto è ammesso reclamo a norma dell’articolo 739 del codice di procedura civile.

La consegna dell'immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato presente.”

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