Articolo sostituito dal D. Leg.vo del 09/01/2006 n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

“Art. 146. Amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori.

1. Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall’art. 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.

2. L’azione di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori.

3. Il giudice delegato, nell’autorizzare il curatore a proporre l’azione di responsabilità, può disporre le opportune misure cautelari.”

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