Articolo sostituito dal D. Leg.vo del 09/01/2006 n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

“Art. 31. Poteri del curatore.

1. Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato.

2. Egli non può stare in giudizio senza l’autorizzazione scritta dal giudice delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive denunzie di crediti e di diritti reali mobiliari.

3. Il curatore non può assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento.”

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