Articolo abrogato dall’art. 77, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

“Art. 209. - Cessazione degli effetti della separazione

Per volontà di entrambi i coniugi e dopo decreto di autorizzazione del tribunale la dote può essere riconsegnata al marito. La riconsegna deve essere fatta per atto pubblico, e dalla data di questo cessano gli effetti della separazione della dote.

I creditori della moglie possono impugnare con l’azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la riconsegna della dote.”

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