La Sent. Corte Cost. 10/12/1987, n. 477 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1, nella parte in cui, con riferimento alla ipotesi che erano noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale ad essi comune, sanciva la prevalenza della legge nazionale del padre.

In seguito, il presente articolo è stato abrogato dall’art. 73, comma 1, della L. 31/05/1995, n. 218.

L’articolo così recitava:

Art. 20. - Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli

I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre ha legittimato il figlio.

I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell’adottante al tempo dell’adozione.”

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