Articolo sostituito dall’art. 93, della L. 19/05/1975, n. 151.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 06/05/1985, n. 134 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 244, comma 2, del presente Codice, nella parte in cui non disponeva, per il caso previsto dal comma 1, numero 3, del presente articolo, che il termine dell’azione di disconoscimento decorresse dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell’adulterio della moglie.

La Sent. Corte Cost. 06/07/2006, n. 266 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1, numero 3, del presente articolo nella parte in cui, ai fini dell’azione di disconoscimento della paternità, subordinava l’esame delle prove tecniche, da cui risultava «che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre», alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie.

Il presente articolo è stato successivamente abrogato dall’art. 106, comma 1, del D. Leg.vo 28/12/2013, n. 154, a decorrere dal 07/02/2014, così recitava:

“Art. 235. - Disconoscimento di paternità

L’azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:

1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;

2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;

3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

L’azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre.”

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