Articolo inserito dall’art. 4, della L. 05/06/1967, n. 431 e, successivamente, abrogato dall’art. 67, della L. 04/05/1983, n. 184, così recitava:

Art. 314/14. – Impugnazioni

La sentenza è notificata d’ufficio nel testo integrale, all’opponente ed al curatore speciale del minore i quali hanno diritto di proporre appello davanti alla sezione speciale della Corte d’appello nei trenta giorni dalla notifica. Eguale diritto compete al pubblico ministero.

Valgono nel giudizio d’appello, per quanto applicabili, le norme di cui all’articolo precedente.

La sentenza di appello è impugnabile con il ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni. Non è richiesto deposito per multa.”

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