Articolo inserito dall’art. 4, della L. 05/06/1967, n. 431 e, successivamente, abrogato dall’art. 67, della L. 04/05/1983, n. 184, così recitava:

Art. 314/5. - Denuncia della situazione di abbandono

Chiunque ha facoltà di segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di anni otto.

I pubblici ufficiali, nonché gli organi scolastici, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni, tramite il giudice tutelare che trasmette gli atti con relazione informativa, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza.

Le istituzioni pubbliche o private di protezione o di assistenza all’infanzia trasmettono trimestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l’elenco dei ricoverati o assistiti. Il giudice tutelare assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli fra i ricoverati o assistiti che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi.”

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