Articolo sostituito dall’art. 135, della L. 19/05/1975, n. 151 e, successivamente, abrogato dall’art. 67, della L. 04/05/1983, n. 184, così recitava:

Art. 310. - Cessazione degli effetti dell’adozione - Gli effetti dell’adozione cessano:

1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;

2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell’adottante;

3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell’adottante.”

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