Articolo inserito dall’art. 4, della L. 05/06/1967, n. 431 e, successivamente, abrogato dall’art. 67, della L. 04/05/1983, n. 184, così recitava:

Art. 314/26. - Effetti dell’adozione speciale

Per effetto dell’adozione speciale l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. L’adozione speciale non instaura rapporti di parentela tra l’adottato e i parenti collaterali degli adottanti.

Con l’adozione speciale cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela.”

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