Articolo abrogato dal D.L. del 14/03/2005 n. 35 (L. del 14/05/2005 n. 80). L’articolo 563 così recitava: “Art. 563. - (Condizioni e tempo dell’intervento) - Possono intervenire a norma dell’articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito, anche se sottoposto a termine o a condizione.

Per gli effetti di cui all’articolo seguente l’intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita.”

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