Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, della L. 22/10/1954, n. 1041, così recitava:

"Art. 160

Ferma l'iniziativa del pubblico ministero per i fatti che costituiscono reato, la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle norme contenute nella presente sezione e di quelle emanate col regolamento, spettano al ministro per l'interno, che li esercita a mezzo dei prefetti, coadiuvati dagli organi dipendenti, dagli ufficiali e agenti della forza pubblica e, per quanto riguarda la vigilanza e il controllo sulle navi e sulle aeronavi, dalle capitanerie di porto e dai comandi di aeroporto."

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