Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, della L. 22/10/1954, n. 1041, così recitava:

"Art. 158

Il prefetto, indipendentemente dalla denuncia all'autorità giudiziaria per il procedimento penale, nel caso di trasgressione alle disposizioni contenute nella presente sezione o a quelle sancite dagli art. 445, 446, 447, 729 e 730 del codice penale, può ordinare la chiusura temporanea o permanente del locale, ove sono state consumate le trasgressioni stesse, e la sospensione o la revoca della autorizzazione concessa.

Il provvedimento del prefetto è definitivo."

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