Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, del D. Leg.vo Lgt. 17/11/1944, n. 426, così recitava:

"Art. 352

Il governatorato di Roma provvede alla fornitura del chinino nelle zone malariche comprese nel territorio del governatorato, ripartisce le spese anticipate per la fornitura stessa e cura i necessari accertamenti e rimborsi a termini delle disposizioni del presente testo unico."

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino