Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1, della L. 30/04/1962, n. 283, così recitava:

"Art. 250

Il ministro per l'interno, sentito il parere del consiglio superiore di sanità, approva l'elenco dei colori nocivi, che non possono essere impiegati nella preparazione delle sostanze alimentari e delle bevande e di quelli che non possono essere usati per la colorazione delle stoffe, tappezzerie, giocattoli, carte destinate a involgere sostanze alimentari o altri oggetti di uso personale o domestico.

Chiunque impiega in qualsiasi modo i colori compresi nel suddetto elenco per la colorazione delle sostanze od oggetti sopra specificati, ovvero vende tali sostanze od oggetti è punito con l'ammenda da L. 8.000 a L. 80.000.

In caso di recidiva il prefetto può ordinare la chiusura dell'opificio o del negozio per un periodo non superiore a tre mesi.

Il provvedimento del prefetto è definitivo."

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