Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1, della L. 30/04/1962, n. 283, così recitava:

"Art. 243

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può disporre la chiusura dell'esercizio da un mese a un anno contro chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate per l'alimentazione, che siano riconosciute non genuine o corrotte o adulterate o comunque pericolose per la salute pubblica.

Nei casi di recidiva o di particolare gravità, il prefetto può ordinare la chiusura definitiva dell'esercizio.

Il provvedimento del prefetto è definitivo."

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