Capo abrogato dalla L. 21/11/1991, n. 374, con effetto dal 1°/05/1995, ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 1, della medesima L. 374/1991, così recitava:

"Capo I - DEL GIUDICE CONCILIATORE

Art. 20 - Sede degli uffici di conciliazione

In ogni comune ha sede un giudice conciliatore.

Nei comuni divisi in borgate o frazioni, ed in quelli divisi in quartieri a norma della legge comunale e provinciale, possono essere istituiti con decreto reale uffici distinti di giudice conciliatore.

A ciascun ufficio di conciliazione è, di regola, addetto un vice-conciliatore; e possono esservi addetti, se necessario, più vice-conciliatori.

 

Art. 21 - Gratuità dell'ufficio

L'ufficio di giudice conciliatore e di vice-conciliatore è gratuito ed onorario.

 

Art. 22 Funzioni del giudice conciliatore

Il giudice conciliatore ha funzione conciliativa e contenziosa in materia civile.

Nell'esercizio della giurisdizione contenziosa decide secondo il diritto e l'equità in conformità del disposto degli art. 113 e 114 del codice di procedura civile.

La competenza e le attribuzioni del giudice conciliatore, nonché la forma degli atti e dei giudizi, sono determinate dalle leggi di procedura.

 

Art. 23 Requisiti per la nomina

Possono essere nominati giudici conciliatori e vice-conciliatori i cittadini italiani, di razza italiana, di sesso maschile, iscritti al P.N.F., residenti ne comune, che hanno età non inferiore a venticinque anni.

La scelta deve cadere su elementi capaci di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio, le funzioni di magistrato onorario.

 

Art. 24 Nomina e durata dell'ufficio

La nomina dei giudici conciliatori e vice-conciliatori è fatta, in virtù di regia delegazione, con decreto del primo presidente alla corte d'appello, su designazione del procuratore generale della Repubblica.

I giudici conciliatori e vice-conciliatori durano in carica tre anni e possono essere confermati; al termine del triennio cessano dalla carica anche quelli che ottennero la nomina nel corso del medesimo.

 

Art. 25 Decadenza, revoca e dispensa dall'ufficio

I giudici conciliatori e i vice-conciliatori decadono dall'ufficio per perdita della cittadinanza, per trasferimento in altro comune o per una delle cause di incompatibilità stabilite dal successivo articolo.

Possono essere revocati per indegnità o per inettitudine.

Possono essere dispensati dall'ufficio per dimissioni volontarie o per incapacità dipendente da motivi di salute.

Tutti i predetti provvedimenti sono emanati dal primo presidente della corte di appello, su conforme parere del procuratore generale della Repubblica.

 

Art. 26 Incompatibilità

L'ufficio di giudice conciliatore e di vice-conciliatore è incompatibile con la qualità:

a) di magistrato e in genere di funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all'ordine giudiziario;

b) di funzionario o di agente di pubblica sicurezza in attività di servizio.

 

Art. 27 Divieto di assistenza professionale

L'avvocato, il procuratore legale o il patrocinatore, rivestito delle funzioni di giudice conciliatore o vice-conciliatore, non può prestare assistenza, direttamente o indirettamente alle parti, nè può rappresentarle davanti all'ufficio di conciliazione al quale appartiene.

 

Art. 28 Cancellieri di conciliazione e personale ausiliario

Le funzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria, e quelle di ufficiale giudiziario dell'inserviente comunale o da altre persone residenti nel comune che presentino le necessarie garanzie di idoneità, previa autorizzazione da concedersi con decreto del procuratore della Repubblica, in entrambi i casi.

L'autorizzazione può essere revocata o sospesa temporaneamente nella stessa forma, se risulti che il cancelliere o l'incaricato delle funzioni di ufficiale giudiziario non adempiono scrupolosamente e con diligenza ai loro doveri.

 

Art. 29 Vigilanza sugli uffici di conciliazione

La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle autorità giudiziarie in conformità delle disposizioni contenute nel titolo VIII del presente ordinamento."

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