Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006; successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 270 Applicazioni di pretori a tribunali e procure della Repubblica

Fino alla stessa data del 31/12/1946, il Ministro di grazia e giustizia può, nella stessa forma del decreto reale, disporre l'applicazione di pretori ai posti vacanti di giudice e sostituto procuratore della Repubblica, che non sia possibile coprire altrimenti."

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