Titolo abrogato dall'art. 43, R.D. Leg.vo 31/05/1946, n. 511, così recitava:

"Titolo ottavo - DELLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA

Capo I - DELLA SORVEGLIANZA GERARCHICA

Art. 228 Poteri di sorveglianza spettanti al Ministro

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza sulle corti, sui tribunali e su tutti i giudici dello Stato.

 

Art. 229 Poteri di sorveglianza spettanti ai presidenti di magistrature collegiali

Il primo presidente della corte suprema di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati della corte.

Il primo presidente della corte di appello esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati della corte e dei tribunali del distretto, compresi le dipendenti sezioni distaccate e i tribunali esistenti nella circoscrizione di tali sezioni. Il presidente della sezione distaccata esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati compresi nella circoscrizione della sezione stessa.

Il presidente del tribunale esercita la sorveglianza sui giudici del tribunale medesimo, sul tribunale per i minorenni, dove esiste, e sui giudici ad esso addetti.

 

Art. 230 Poteri di sorveglianza del presidente in udienza

In ogni collegio giudicante delle corti e dei tribunali il presidente del collegio esercita la sorveglianza durante l'udienza e le deliberazioni su tutti i magistrati che vi partecipano.

 

Art. 231 Poteri di sorveglianza sui magistrati del pubblico ministero

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza su tutti i magistrati del pubblico ministero.

Il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati del suo ufficio.

Il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte di appello esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del pubblico ministero del distretto, compresi quelli addetti alle dipendenti procure generali presso le sezioni distaccate ed altre procure del Re Imperatore esistenti nella circoscrizione di tali sezioni, nonché su tutti i pretori e i giudici conciliatori del distretto.

Esercita pure la sorveglianza sulla sezione istruttoria della corte e sui giudici istruttori dei tribunali del distretto.

L'avvocato generale presso la sezione distaccata di corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati del pubblico ministero, sui pretori, sui giudici istruttori e sui giudici conciliatori nella circoscrizione della sezione.

Il procuratore del Re Imperatore esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del pubblico ministero e su tutti i pretori e i giudici conciliatori nella circoscrizione del tribunale.

 

Capo II - DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 232 Responsabilità disciplinare dei magistrati

Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, è soggetto a sanzioni disciplinari secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

 

Art. 233 Varie specie di sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono:

1) l'ammonimento;

2) la censura;

3) la perdita dell'anzianità;

4) la perdita del diritto alla promozione;

5) la rimozione;

6) la destituzione.

Le sanzioni disciplinari, ad eccezione dell'ammonimento, sono precedute dal procedimento disciplinare stabilito dal presente ordinamento, salvo quanto è disposta dall'art. 254.

Il magistrato, al quale è attribuito un fatto che può importare una delle sanzioni previste nei numeri 5 e 6 del presente articolo, non ha diritto di sottrarsi al procedimento disciplinare e ai conseguenti provvedimenti per effetto delle sue dimissioni, che il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di respingere.

 

Art. 234 Ammonimento

L'ammonimento consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del magistrato all'osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un procedimento disciplinare, è ordinato dal Ministro di grazia e giustizia o dal magistrato che ha il potere di sorveglianza.

L'ammonimento è eseguito oralmente dal capo gerarchico immediato del magistrato.

Il magistrato che procede all'ammonimento, ne redige processo verbale, copia del quale viene comunicata al Ministero.

 

Art. 235 Altre sanzioni disciplinari

La censura consiste in un biasimo formale per la trasgressione disciplinare accertata a carico del magistrato.

Il decreto che infligge la censura è eseguito da capo gerarchico immediato del magistrato.

Il magistrato che esegue il provvedimento ne redige processo verbale con la indicazione della mancanza commessa. Una copia del processo verbale è trasmessa al Ministero.

La perdita dell'anzianità può estendersi da due mesi a due anni, ed ha per effetto il ritardo, di durata corrispondente a quella della sanzione inflitta, nel diritto a partecipare ad esami, concorsi e scrutini, basato sul computo dell'anzianità di servizio e di grado.

La perdita del diritto alla promozione può essere commutata, dopo almeno cinque anni di lodevole condotta, nella perdita di anzianità per tre anni, previo parere della corte disciplinare, di cui al successivo articolo.

Nei casi previsti dai due precedenti commi, lo spostamento nel ruolo conseguente alla perdita della anzianità, non può essere inferiore ad un quarantesimo, nè superiore ad un decimo dei posti di organico del relativo grado funzionale, ed è determinato nel provvedimento punitivo, o, rispettivamente, in quello di commutazione della pena.

Il magistrato incorso in una delle sanzioni prevedute nel presente articolo, può essere tramutato, anche se inamovibile, con provvedimento del Ministro di grazia e giustizia, senza che occorra il parere della commissione di cui all'art. 220.

Alla destituzione può essere aggiunta, con lo stesso provvedimento, la perdita totale o parziale a conseguire la pensione.

Il magistrato rimosso o destituito non può essere riammesso in servizio.

 

Capo III - DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 236 - Corte disciplinare per la magistratura

Il procedimento disciplinare per i magistrati di ogni grado si svolge innanzi alla corte disciplinare per la magistratura.

La corte disciplinare è composta dal primo presidente della corte suprema di cassazione, che la presiede, e da otto magistrati scelti tra i primi presidenti di corte di appello e magistrati di grado equiparato, in numero non minore di sei, e tra i consiglieri di corte di cassazione e magistrati di grado equiparato.

I componenti sono nominati con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Tre almeno di essi debbono appartenere al pubblico ministero, dei quali due con grado di procuratore generale di corte di appello od equiparato.

In caso di mancanza o di impedimento del presidente ne fa le veci il più elevato in grado, o, a parità di grado, il più anziano dei componenti.

I componenti della corte disciplinare, ad eccezione del presidente, durano in carica due anni. Essi possono essere confermati per una sola volta, e non possono essere rinominati se non dopo un biennio dalla scadenza della conferma.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato addetto alla segreteria del consiglio superiore della magistratura.

La corte disciplinare ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia.

 

Art. 237 - Pubblico ministero presso la corte disciplinare

Le funzioni di pubblico ministero presso la corte disciplinare sono esercitate dal procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione, o da un magistrato da lui delegato.

 

Art. 238 - Costituzione del collegio giudicante

La corte disciplinare delibera col numero invariabile di cinque votanti, compreso il presidente.

Nei procedimenti a carico di magistrati del pubblico ministero, due almeno dei componenti debbono appartenere al pubblico ministero.

Alla costituzione del collegio deliberante il presidente provvede preferendo i magistrati che hanno grado più elevato, o, a parità di grado, maggiore anzianità.

 

Art. 239 - Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile e penale

Il procedimento disciplinare è promosso indipendentemente da ogni azione civile e penale che proviene dal medesimo fatto, ed anche se il procedimento civile o penale è in corso.

Nel caso in cui un magistrato sia sottoposto a procedimento penale o sia stato condannato con sentenza penale irrevocabile, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 28 del codice di procedura penale e degli articoli 240 e 241 del presente ordinamento.

 

Art. 240 - Effetti disciplinari dei giudicati penali

Il magistrato incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale, ovvero condannato alla reclusione per delitto non colposo, diverso da quelli preveduti negli articoli 581, 582, capoverso, 594 e 612 prima parte del codice penale, è destituito di diritto. La corte disciplinare, a richiesta del rappresentante del pubblico ministero, può proporre che alla destituzione sia aggiunta la perdita totale o parziale della pensione.

Il magistrato prosciolto dal giudice penale, con sentenza pronunciata nell'istruzione o nel giudizio, per insufficienza di prove, o per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilità o improseguibilità dell'azione penale, deve sempre essere sottoposto al procedimento disciplinare.

In tutte le altre ipotesi di proscioglimento, come in caso di condanna per delitto colposo o per contravvenzione, il Ministro decide se deve farsi luogo a procedimento disciplinare, salvo il disposto dell'art. 28 del codice di procedura penale.

 

Art. 241 - Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale

Il magistrato sottoposto a procedimento penale è sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio ed è collocato fuori del ruolo organico dal giorno in cui è stato emesso contro di lui mandato o ordine di cattura.

Se l'arresto è avvenuto senza ordine o mandato, la sospensione decorre dal giorno dell'arresto se l'autorità giudiziaria ha ritenuto che l'imputato deve rimanere in stato di arresto, a norma dell'art. 246 del codice di procedura penale.

Il Ministro di grazia e giustizia può concedere al magistrato sospeso, o alla moglie od ai figli minorenni di lui, un assegno alimentare non eccedente il terzo dello stipendio.

In caso di sentenza di proscioglimento il magistrato riacquista il diritto agli stipendi non percepiti, detratta la somma corrisposta per assegno alimentare, salvo che, essendo istituito o istituendosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, il Ministro disponga altrimenti.

 

Art. 242 - Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare

All'inizio o nel corso del procedimento disciplinare, il Ministro di grazia e giustizia, attesa la natura e la gravità degli addebiti, può disporre la sospensione provvisoria del magistrato dall'esercizio delle funzioni e dallo stipendio.

Si applica il disposto del terzo comma dell'articolo precedente.

Il provvedimento non è soggetto a ricorso.

 

Art. 243 Procedimento disciplinare: atti preliminari

Il procedimento disciplinare è iniziato per ordine del Ministro di grazia e giustizia dal pubblico ministero presso la corte disciplinare, mediante richiesta al presidente della corte medesima.

Il pubblico ministero procede in via sommaria alla istruttoria che ritenga necessaria, o richiede l'istruzione formale al presidente della corte disciplinare.

 

Art. 244 Istruttoria disciplinare

Quando debba procedersi ad istruzione formale, a norma dell'articolo precedente, le funzioni di istruttore sono conferite dal presidente ad uno dei componenti della corte disciplinare.

 

Art. 245 Istruzione nel procedimento disciplinare

Quando è disposta l'istruzione formale, questa è compiuta dal commissario istruttore, con il ricorso del pubblico ministero.

Per l'istruzione si osservano, in quanto siano compatibili, le norme del codice di procedura penale sull'istruzione.

Il pubblico ministero o il commissario istruttore, per gli atti da compiersi fuori dalla sua residenza, può richiedere un altro magistrato che sia superiore in grado o più anziano del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.

I periti e i testimoni sono sentiti previa prestazione del giuramento, nel modo indicato dagli art. 142, 316 e 449 del codice di procedura penale.

Sono applicabili, in relazione ai periti e ai testimoni, le disposizioni degli art. 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale.

 

Art. 246 - Chiusura dell'istruzione - Deliberazioni in camera di consiglio

Il commissario istruttore quando ritiene completa la istruzione, comunica gli atti raccolti al pubblico ministero per le sue richieste definitive.

Sulla richiesta di proscioglimento, in esito all'istruttoria formale o sommaria, la corte, in camera di consiglio, esprime il proprio parere per la definitiva decisione spettante al Ministro.

 

Art. 247 - Fissazione della discussione orale

Salvo il caso di proscioglimento di cui al secondo comma dell'articolo precedente, il presidente della corte disciplinare fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, e decide se i testi ed i periti sentiti nell'istruzione, o alcuni di essi, debbono essere nuovamente assunti.

Il decreto è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata, al pubblico ministero ed al magistrato, il quale ha diritto di comparire personalmente.

La discussione orale ha luogo a porte chiuse; non è ammessa l'assistenza di difensori o di consulenti tecnici, ma il magistrato può farsi assistere da altro magistrato di grado non inferiore a consigliere di corte di appello od equiparato.

 

Art. 248 - Discussione nel giudizio disciplinare

Nella discussione orale il commissario istruttore, o, in caso di istruzione sommaria, un componente della corte disciplinare, nominato dal presidente, riferisce in merito agli addebiti e alle risultanze istruttorie.

Nella discussione si osservano le norme dei dibattimenti penali, in quanto conciliabili con la natura del procedimento e con le disposizioni del presente capo.

 

Art. 249 Criteri di valutazione degli addebiti disciplinari

I giudici disciplinari, nell'apprezzamento delle prove e della gravità degli addebiti, debbono ispirarsi esclusivamente al dovere di tutelare l'onore e il prestigio dell'ordine giudiziario.

 

Art. 250 Deliberazione

La deliberazione della corte dev'essere resa immediatamente dopo l'assunzione delle prove e le conclusioni del pubblico ministero, sentito, per ultimo, il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare. Il rappresentante del pubblico ministero non può assistere alla deliberazione, che dev'essere trasmessa dal presidente, con i motivi, nel termine di dieci giorni, al Ministro di grazia e giustizia.

La corte accerta i fatti e propone al Ministro il proscioglimento del magistrato o l'applicazione della sanzione che ritiene adeguata.

Se non è raggiunta una prova sufficiente dei fatti o della colpevolezza del magistrato, ma risulta che comunque egli ha perduto quella stima, fiducia e considerazione che l'ufficio richiede, la corte disciplinare ne propone al Ministro di grazia e giustizia la dispensa dal servizio, fermo il diritto al trattamento di quiescenza o alle indennità eventualmente spettanti.

Il provvedimento di dispensa dal servizio quando riflette un magistrato di grado superiore a consigliere di corte di cassazione o parificato, è adottato su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

Art. 251 Provvedimenti disciplinari: forme ed effetti

La dichiarazione di proscioglimento, o l'applicazione di una delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 233, è fatta con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere della corte disciplinare.

Il provvedimento di rimozione o destituzione di un magistrato di grado superiore a quello di consigliere di corte di cassazione od equiparato è adottato su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Nella stessa forma, se il magistrato viene prosciolto o gli è inflitta una sanzione disciplinare diversa dalla rimozione o destituzione, si provvede alla revoca della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio ed alla restituzione degli arretrati di stipendio, detratto quanto eventualmente corrisposto al magistrato o alla famiglia.

 

Art. 252 Gravame avverso i provvedimenti disciplinari

Il ricorso per illegittimità del decreto reale di cui all'articolo precedente è ammesso soltanto per violazione di legge.

 

Art. 253 Revisione del procedimento disciplinare

La revisione del procedimento disciplinare può essere disposta, per ordine del Ministro, nel caso in cui sia stata inflitta una pena più grave dell'ammonimento, purché sia presentata domanda dal punito o, se questi è morto, da un suo erede o prossimo congiunto che ne abbia interesse anche soltanto morale.

La revisione è ammissibile soltanto se siano sopravvenuti nuovi fatti o nuovi elementi di prova, ovvero se risulti che il provvedimento fu determinato da errore di fatto o da falsità.

L'ordine del Ministro di promuovere la revisione del procedimento è insindacabile, ed è emanato previo parere della corte disciplinare, la quale delibera sulle conclusioni del pubblico ministero.

Si applicano al nuovo procedimento le norme degli art. 244 e seguenti.

 

Art. 254 Dispensa dal servizio degli uditori giudiziari

Le disposizioni relative al procedimento disciplinare e quelle concernenti la dispensa dal servizio per le cause indicate nell'art. 224 non si applicano agli uditori giudiziari, i quali possono essere dispensati dal servizio con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del consiglio giudiziario presso la corte d'appello nella cui circoscrizione l'uditore risiede per ragioni del suo ufficio."

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