Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28 luglio 2006. Successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D.Lgs. 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31 luglio 2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24 ottobre 2006, n. 269, così recitava:

"Art. 259 - Inquadramento gerarchico di magistrati del ruolo collegiale provenienti dalla carriera pretorile

I magistrati che hanno appartenuto alla carriera delle preture in qualità di uditore di pretura o di pretore aggiunto e, che, in seguito a concorso per uditore di tribunale, sono passati a quella collegiale, sono collocati nel ruolo della magistratura collegiale, nel posto a ciascuno di essi spettante in base alla intera effettiva anzianità di servizio in magistratura, escluso tuttavia il servizio eventualmente prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421.

Ai fini della determinazione dei singoli gradi gerarchici e della relativa anzianità, la carriera è ricostruita sulla base della effettiva permanenza nei gradi stessi dei vincitori del concorso per uditore di pretura dal quale detti magistrati provengono, escluso qualsiasi effetto economico retroattivo.

Si applica il disposto degli ultimi due commi dell'articolo precedente."

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