Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006; successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 200 - Partecipazione a concorsi e scrutini di magistrati non addetti ad uffici giudiziari

I magistrati addetti ad uffici diversi da quelli giudiziari non possono partecipare a concorsi o scrutini per promozione, se non hanno prestato effettivo ed ininterrotto servizio negli uffici giudiziari, per almeno un triennio nel grado di giudice, sostituto procuratore della Repubblica o pretore, e per almeno un biennio nel grado di consigliere di corte di appello e parificato o di primo pretore."

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