Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006. Successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 8 - Requisiti per l'ammissione a funzioni giudiziarie

Per essere ammesso a funzioni giudiziarie è necessario:

1° essere cittadino italiano, di razza italiana, di sesso maschile, ed iscritto al P.N.F.;

2° avere l'esercizio dei diritti civili;

3° avere sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

4° possedere gli altri requisiti previsti dalla legge per le varie funzioni."

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