Articolo abrogato dalla L. 30/07/2007, n. 111, a decorrere dal 31/07/2007, così recitava:

"Art. 175 Scrutinio dei pretori

Le promozioni al grado di primo pretore si effettuano a seguito di scrutinio a turno di anzianità dei pretori, compresi nel numero di graduatoria da determinarsi dal Ministro per ciascuna richiesta di scrutinio che non può comprendere più di 50 pretori.

Possono partecipare allo scrutinio i pretori che compiono almeno sedici anni di effettivo servizio in magistratura alla data del 31/12/dell'anno in cui viene indetto lo scrutinio.

Lo scrutinio dà luogo all'attribuzione delle qualifiche di merito, ed i pretori scrutinati sono collocati nei rispettivi elenchi in ordine di anzianità.

Le promozioni hanno luogo per due quinti delle vacanze annuali a favore dei pretori dichiarati promovibili per merito distinto, e per tre quinti a favore dei promovibili per merito.

Lo scrutinio deve essere rinnovato se il pretore non ottiene la promozione entro tre anni dalla chiusura della sessione.

Si osservano le disposizioni degli articoli 148, 162 a 174 in quanto applicabili."

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