Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006. Successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 160 Classificazione dei concorrenti

Ciascun componente della commissione dispone di dieci punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

In esito alla classificazione di tutti i concorrenti, la commissione forma la definitiva graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.

La commissione indica, per ciascun concorrente, se è idoneo a funzioni direttive; se è idoneo alle funzioni giudicanti e alle requirenti, ovvero alle une a preferenza delle altre, indicando espressamente se è da escludere la idoneità del magistrato all'una o all'altra funzione.

La commissione formula le sue conclusioni in una relazione motivata e la trasmette, insieme con gli altri atti del concorso, al Ministro, che li approva quando non vi riscontra violazione di legge."

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